Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è concessa anche agli avvocati che abbiano procedimenti disciplinari definitivi o pendenti.