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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure straordinarie ed urgenti in ambito giudiziario)

  1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e di eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.