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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.06.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 727 del codice penale)

  1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».