Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 727 del codice penale)
1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».