stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Formazione continua degli avvocati)

  1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale degli avvocati relativi all'anno 2021, previsti dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non sono conteggiati ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento del consiglio nazionale forense del 16 luglio 2014.
  2. Nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie all'obbligo formativo di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
  3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni».