Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga scadenza mandato degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 restano in carica fino all'elezione del consiglio di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.