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Art. 8-bis.
(Proroga dell'età di collocamento a riposo dei magistrati)
1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria del COVID-19, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.