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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.98.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.98.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli investimenti pubblicitari da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti pubblici, delle società partecipate da questi soggetti o da soggetti che, a qualunque titolo, esercitino la propria attività in ragione di concessione individuale o autorizzazione generale con gli enti anzidetti, i predetti soggetti devono destinare una quota di almeno il cinque per cento degli investimenti pubblicitari alle imprese che nell'esercizio precedente erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di consentire una più efficiente gestione dei flussi pubblicitari è fatto obbligo alle imprese di attivare consorzi o cooperative con almeno venti soggetti, di cui almeno otto imprese editrici di giornali quotidiani. I consorzi o le cooperative di imprese ripartiranno gli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi con criteri di equità e trasparenza. Il controllo dell'effettivo rispetto della norma è delegato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Il regolamento di attuazione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sentite le associazioni di categoria.