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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.91.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.91.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.
  1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.