Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di dare continuità agli interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore di soggetti disabili, all'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «per gli anni 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020 e 2021».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.