Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in deroga all'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche che detengono le partecipazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.