Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.