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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.58.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.58.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.
  6-ter. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che detengono partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici possono, fino al 31 dicembre 2021, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.