Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. al primo periodo, le parole: “a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2021” e le parole: “delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Accademia Musicale Chigiana, dell'Accademia Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole,”;
2. al secondo periodo, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”».