Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 le parole: «due periodi di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi di imposta» e dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «, alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione»;
2. Al comma 3 le parole: «degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022».
3-ter all'onere di cui al comma 3-bis, quantificato in 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.