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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.27.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. Al comma 1 le parole: «due periodi di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi di imposta» e dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «, alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione»;

    2. Al comma 3 le parole: «degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022».

  3-ter all'onere di cui al comma 3-bis, quantificato in 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.