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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.25.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

   b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».