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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.19.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.19.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.