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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.15.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.15.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 105-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «e alla data del 1° gennaio 2021»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «per una sola volta» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di cui al comma 1»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per l'anno 2021»;

   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per quanto riguarda il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per quanto riguarda il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».