Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022». Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.