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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.102.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.102.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano state sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, previo decreto di ricognizione da parte del Dipartimento informazione editoria in relazione alle differenze, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione sull'effettivo stato di crisi, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze.