stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.101.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.101.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, apportare le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: “almeno il 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno il 25 per cento” e le parole: “almeno il 20 per cento” con le seguenti :“almeno il 15 per cento”;

   b) all'articolo 8, comma 6, lettera a), le parole: “una quota pari al 55 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 65 per cento”;

   c) all'articolo 8, comma 6, lettera b), le parole: “una quota pari al 45 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 55 per cento”;

   d) all'articolo 8, comma 6, lettera c), le parole: “una quota pari al 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 45 per cento”;

   e) all'articolo 8, comma 7, le parole: “oltre il limite del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “oltre il limite del 30 per cento”;

   f) all'articolo 8, comma 8, le parole: “300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione” sono sostituite dalle seguenti: “400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione”;

   g) all'articolo 8, comma 10, lettera a) le parole: “primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici” sono sostituite dalle seguenti: “primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici”;

   h) all'articolo 8, comma 10, lettera b) le parole: “secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici” sono sostituite dalle seguenti: “secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici”;

   i) all'articolo 8, comma 10, lettera c), le parole: “terzo scaglione, 0,35 per copia venduta” sono sostituite dalle seguenti: “terzo scaglione, 0,45 per copia venduta”;

   l) all'articolo 8, comma 15, le parole: “essere superiore al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “essere superiore al 60 per cento”».