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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
7.08.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le regioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, che non posseggono aree portuali e che abbiano presentato un Piano di Sviluppo Strategico per l'istituzione di una Zona Economica Speciale in forma associativa entro il 31 dicembre 2019, anche su proposta del Comitato di Indirizzo o del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6, entro il 31 dicembre 2021 possono proporre l'estendimento della Zona Economica Speciale, con istituzione di una Zona Franca Doganale, esclusivamente nei territori di enti locali contigui a quelli già individuati nel Piano di Sviluppo Strategico approvato e che presentino le seguenti caratteristiche:

    1. aree destinate urbanisticamente ad insediamenti produttivi non ancora realizzati;

    2. aree nelle quali siano presenti manufatti originariamente finalizzati ad uso produttivo, che risultino in stato di abbandono e siano stati realizzati a seguito di illecita appropriazione di risorse finanziarie pubbliche.

  La proposta di estendimento della ZES e di istituzione di Zona Franca Doganale di cui al presente comma può avvenire anche per le ZES interregionali che già abbiano ottenuto l'istituzione di una Zona Franca Doganale interclusa nella ZES, purché ricadente nel territorio di altra regione».