Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia.