Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.