stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.18.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
6.18.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, il comma 1 dell'articolo 489 e il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il solo anno accademico 2020/2021, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

ident. 6.8.