Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente: «5-sexies.1. La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata all'anno 2021 dagli atenei che, nel medesimo anno, possiedono le corrispondenti disponibilità di bilancio e le necessarie facoltà assunzionali.».