Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni» sono soppresse.