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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.57.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.57.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire la gratuità totale per i libri di testo degli studenti in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aumentata a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.
  5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

  5-quinquies. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al comma 5-quater, affluiscono, sino ad un limite massimo di 400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.