stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.56.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.56.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:

   «e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede:

   a) mediante riduzione, nei limiti di 110 milioni di euro, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni annui, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   c) mediante riduzione di 80 milioni per il 2021, e 200 milioni dal 2022, delle risorse di cui al comma 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.