Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le supplenze provvisorie su posti residuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogate al 31 agosto 2020.