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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.5.

  Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

  5-bis. All'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 6-bis, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2021».

    2) al comma 7, dopo le parole: «2 milioni di euro nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti «e 10 milioni nell'anno 2021» e dopo le parole: «dell'articolo 126» sono aggiunte le seguenti: «All'onere derivante per l'anno 2021 dal comma 6-bis pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».