Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i candidati impossibilitati, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a svolgere le prove relative alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono previste prove suppletive.