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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

   8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.
   Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni.