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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica, inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal CCNL relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
  2. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
  3. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
  4. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 15 marzo 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
  5. Il Ministro dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 2,8 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'istruzione.