Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Organico di potenziamento scuola dell'infanzia)
1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015/2016 per personale della scuola dell'infanzia. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia.