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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sicurezza sanitaria per le scuole, gli edifici pubblici e i luoghi di cultura e sport)

  1. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da porre agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
  2. Le istituzioni competenti adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, quanto sia utile ad escludere il contagio da COVID-19 in tutti i locali delle strutture scolastiche, dei musei, dei teatri, dei cinema, delle palestre e in tutti gli spazi pubblici dedicati alle attività amministrative e collegiali, dalle assemblee comunali all'aula del Parlamento italiano, sommamente a rischio per la provenienza dei suoi componenti, utilizzando i collaudati sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, i sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, i sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, i dispositivi a raggi UV di tipo C e i trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici, che rendono gli ambienti repellenti al virus.
  3. I Ministri dell'Interno, degli affari esteri, della difesa, della salute, dell'istruzione, dei beni e delle attività culturali, dello sport e della Pubblica amministrazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emanano con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.