Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per soli titoli)
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria per soli titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, su posti vacanti e disponibili al 30 giugno 2021.