Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.