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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.84.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.84.

  Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Istituti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, hanno facoltà di rimanere in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.».