Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.