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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.59.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.59.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

   «4-ter. Al fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, è ammessa, per tutti coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31 dicembre 2021, purché sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, l'iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma.
   4-quater. Per i soggetti che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2021, l'iscrizione all'elenco può essere effettuata con riserva entro il 30 giugno 2022.
   4-quinquies. Per gli iscritti con riserva di cui al comma precedente, corre l'obbligo, ai fini dello scioglimento della riserva medesima, di attestare lo svolgimento dell'attività per una durata non inferiore ai trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di dieci anni. L'attestazione deve essere fatta valere entro e non oltre il 31 dicembre 2022.».