Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.