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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.48.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.48.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2021 e di euro 4.000.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2021 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.