Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria agli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 5, articolo 2-bis del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.