stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.39.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.39.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Il comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio n. 8, è sostituito con il seguente:

   «2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.»