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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.38.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.38.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 1° gennaio 2021 abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, successivamente ampliata come disposto all'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
  8-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 8-bis pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.