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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.32.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.32.

  Dopo il comma 8, aggiungere, infine, i seguenti:

  8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria»;

   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per il periodo indicato al comma 6, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento.»;

  8-ter. All'articolo 84, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, per il periodo indicato al comma 3, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento.».