Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.