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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.28.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.28.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In via transitoria e fino a dodici mesi successivi alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 2, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. I titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione sono da considerarsi equipollenti ai sensi e per gli effetti del comma 2».