Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In via transitoria e fino a dodici mesi successivi alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 2, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. I titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione sono da considerarsi equipollenti ai sensi e per gli effetti del comma 2».