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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.175.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.175.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
  4-ter. All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. A La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti.».