Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2021» e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo».